Art. 1097 
                        Forme di avanzamento 
 
1. L'avanzamento degli ufficiali avviene: 
a) ad anzianita', per i gradi di tenente, capitano, maggiore, secondo
quanto stabilito dall'articolo 1053, comma 3, e tenente colonnello  e
gradi corrispondenti; 
b) a scelta,  per  i  gradi  di  maggiore,  colonnello,  generale  di
brigata, generale di divisione e generale di corpo d'armata  e  gradi
corrispondenti.