Art. 1098
Mancato   superamento   di   corsi   ed   esami  prescritti  ai  fini
                          dell'avanzamento

1.  Gli  ufficiali  dell'Esercito  italiano,  della Marina militare e
dell'Aeronautica  militare  che  non  superano  i  corsi  e gli esami
prescritti  ai fini dell'avanzamento sono ammessi a ripeterli. Se non
li  superano  nuovamente, possono richiedere, a domanda, di ripeterli
per  una  sola  volta  dopo  che  sono  trascorsi almeno tre anni dal
mancato superamento.
2.  Gli ufficiali fino al grado di maggiore compreso che non superano
le  ulteriori  prove concesse ai sensi del comma 1 sono inclusi nelle
aliquote di valutazione per l'avanzamento non appena sono in possesso
dei seguenti requisiti minimi:
a)  per  la promozione a maggiore e gradi corrispondenti, undici anni
di  permanenza nel grado di capitano e diciotto anni di anzianita' di
servizio;
b)  per  la  promozione  a tenente colonnello e gradi corrispondenti,
cinque  anni di permanenza nel grado e ventidue anni di anzianita' di
servizio.