Art. 1099 
          Promozione dei tenenti colonnelli a disposizione 
 
1. Se nel grado di colonnello, dopo  che  sono  state  effettuate  le
promozioni dei tenenti colonnelli in servizio  permanente  effettivo,
previste per l'anno, non si raggiunge il numero massimo stabilito dal
presente codice, i rimanenti posti  sono  colmati  promuovendo  altri
tenenti colonnelli. 
2. Per effettuare le promozioni previste dal comma 1 sono valutati  i
tenenti colonnelli collocati nella posizione di  <<a  disposizione>>,
che sono stati per almeno due anni provvisti d'incarico. 
3. L'avanzamento si effettua a scelta. 
4. L'ufficiale promosso  non  e'  piu'  valutato  per  l'avanzamento,
rimane nella posizione di <<a disposizione>> anche nel nuovo grado. 
5. In caso di insufficiente disponibilita' di vacanze nei contingenti
massimi dei colonnelli  delle  Forze  armate  stabiliti  per  ciascun
ruolo, le promozioni annuali, previste  dai  commi  precedenti,  sono
conferite in numero pari al 40 per cento (con il riporto di eventuali
frazioni di unita') degli ufficiali giudicati idonei all'avanzamento.