Art. 111 
            Competenze particolari della Marina militare 
 
  1. Rientrano nelle competenze della Marina militare, secondo quanto
previsto dalla legislazione vigente: 
    a) la vigilanza a tutela degli interessi nazionali al di la'  del
limite esterno del mare territoriale; 
    b) il concorso ai fini di prevenzione e di contrasto del traffico
dei  migranti  via  mare,  nelle  acque  internazionali,   ai   sensi
dell'articolo 12, comma 9-bis,  del  decreto  legislativo  25  luglio
1998, n. 286, oltre che nell'ambito della cooperazione operativa  tra
gli  Stati  membri  dell'Unione   Europea   coordinata   dall'Agenzia
istituita con il regolamento UE n. 2007/2004  del  26  ottobre  2004,
gestendo  il  necessario  dispositivo   di   sorveglianza   marittima
integrata; 
    c) il concorso al contrasto al traffico di sostanze stupefacenti,
ai sensi dell'articolo 99 del decreto del Presidente della Repubblica
9 ottobre 1990, n. 309; 
    d) il servizio di rifornimento idrico delle isole minori. 
 
          Note all'art. 111: 
             - Il  testo  dell'art.  12,  comma  9-bis,  del  decreto
          legislativo 25 luglio  1998,  n.  286  (Testo  unico  delle
          disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione  e
          norme sulla condizione  dello  straniero),  pubblicato  nel
          supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale del 18 agosto
          1998, n. 191, e' il seguente: 
             «9-bis. La nave italiana in  servizio  di  polizia,  che
          incontri nel mare territoriale o nella zona  contigua,  una
          nave, di cui si ha  fondato  motivo  di  ritenere  che  sia
          adibita o coinvolta nel  trasporto  illecito  di  migranti,
          puo'  fermarla,  sottoporla  ad  ispezione  e,  se  vengono
          rinvenuti elementi che confermino il  coinvolgimento  della
          nave in un traffico di migranti, sequestrarla conducendo la
          stessa in un porto dello Stato.». 
             - Il Regolamento UE n. 2007/2004 del Consiglio,  del  26
          ottobre 2004, che  istituisce  un'Agenzia  europea  per  la
          gestione  della  cooperazione  operativa   alle   frontiere
          esterne  degli  Stati   membri   dell'Unione   europea   e'
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea  25
          novembre 2004, n. L. 349. 
             - Il testo dell'art. 99 del decreto del Presidente della
          Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309 (Testo unico delle  leggi
          in materia di  disciplina  degli  stupefacenti  e  sostanze
          psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi
          stati di tossicodipendenza), nel supplemento ordinario alla
          Gazzetta Ufficiale del 31  ottobre  1990,  n.  255,  e'  il
          seguente: 
             «Art. 99 (Perquisizione e cattura di navi ed  aeromobili
          sospetti di attendere  al  traffico  illecito  di  sostanze
          stupefacenti o psicotrope). - 1. La nave italiana da guerra
          o in servizio di polizia, che incontri in mare territoriale
          o in alto mare una nave nazionale, anche  da  diporto,  che
          sia sospetta di essere adibita  al  trasporto  di  sostanze
          stupefacenti o  psicotrope,  puo'  fermarla,  sottoporla  a
          visita ed a perquisizione del carico, catturarla e condurla
          in un porto dello Stato o nel porto estero piu' vicino,  in
          cui risieda una autorita' consolare. 
             2. Gli stessi poteri  possono  esplicarsi  su  navi  non
          nazionali nelle  acque  territoriali  e,  al  di  fuori  di
          queste, nei limiti previsti  dalle  norme  dell'ordinamento
          internazionale. 
             3. Le disposizioni dei commi 1  e  2  si  applicano,  in
          quanto compatibili, anche agli aeromobili.».