Art. 1137 
Ulteriori requisiti per la valutazione degli ufficiali  della  Marina
                              militare 
 
1. Per gli ufficiali della Marina  militare  i  periodi  di  servizio
prestati su navi  da  guerra  estere  o  in  territorio  estero  sono
considerati come compiuti su navi da guerra nazionali o in territorio
nazionale. 
2. Ai fini dell'avanzamento e' valido il periodo di imbarco compiuto,
con funzioni inerenti al proprio grado o come comandato, su navi  non
iscritte nel naviglio  dello  Stato  per  l'espletamento  di  servizi
previsti da  speciali  disposizioni.  E'  altresi'  valido  anche  il
periodo  di  imbarco  compiuto  su  navi  mercantili  per  istruzione
professionale.  In  ogni  caso  la  meta'  del  periodo  di   imbarco
prescritto ai fini dell'avanzamento deve  essere  trascorsa  su  navi
della Marina militare in armamento o in riserva.