Art. 1139 Periodi di permanenza minima nel grado 1. Gli anni di anzianita' minima nel grado, richiesta per l'inserimento nell'aliquota di valutazione a scelta, sono i seguenti: a) tenente di vascello: 7 anni; b) capitano di fregata: 1) 4 anni, per la 1^ aliquota di valutazione, che comprende i capitani di fregata con 4 e 5 anni di anzianita' nel grado; 2) 6 anni, per la 2^ aliquota di valutazione, che comprende i capitani di fregata con 6, 7 e 8 anni di anzianita' nel grado; 3) 13 anni, per la 3^ aliquota di valutazione, che comprende i capitani di fregata con anzianita' di grado pari o superiore a 13 anni; c) capitano di vascello: 4 anni; d) contrammiraglio: 2 anni; e) ammiraglio di divisione: 3 anni. 2. Gli anni di anzianita' minima nel grado, richiesta per la promozione ad anzianita', sono i seguenti: a) guardiamarina: 2 anni; b) sottotenente di vascello: 5 anni; c) tenente di vascello: 10 anni; d) capitano di corvetta: 4 anni.