Art. 115
                          Vigilanza in mare

1. La Marina militare espleta:
a)  il  servizio  di  vigilanza, ai sensi all'articolo 2, lettera c),
legge  31  dicembre  1982,  n.  979,  che  in caso di necessita' puo'
integrare  quello di vigilanza e di soccorso in mare svolto dal Corpo
delle  capitanerie  di  porto.  Il  servizio  e'  svolto in base alle
direttive emanate d'intesa fra il Ministro delle infrastrutture e dei
trasporti  e  il Ministro della difesa, sentite, se occorre, le altre
amministrazioni    interessate.    La    Marina   militare   provvede
all'equipaggiamento e alla condotta dei mezzi;
b)  la sorveglianza per la prevenzione degli inquinamenti delle acque
marine  da  idrocarburi  e  dalle altre sostanze nocive nell'ambiente
marino  e  l'accertamento  delle  infrazioni  alle relative norme, ai
sensi  degli  articoli  23,  legge  31  dicembre  1982, n. 979, e 12,
decreto legislativo 6 novembre 2007, n. 202.
2.  Le  spese  di  gestione  e  manutenzione  dei  mezzi destinati al
servizio di vigilanza di cui al comma 1, lettera a), conseguenti alla
realizzazione  del  programma  di costruzione e acquisto dei mezzi di
cui all'articolo 6, legge 31 dicembre 1982, n. 979, sono a carico del
Ministero della difesa.
3. Ai comandanti delle unita' di vigilanza di cui al comma 1, lettera
a)  del  presente articolo, e' riconosciuta la qualifica di ufficiali
di  polizia  giudiziaria  ai  sensi  dell'articolo  57, comma 3 , del
codice di procedura penale.
 
          Note all'art. 115:
             -  Il testo degli articoli 2, primo comma, lettera c), 6
          e 23 della legge 31 dicembre 1982, n. 979 (Disposizioni per
          la  difesa  del  mare) pubblicata nel supplemento ordinario
          alla  Gazzetta  Ufficiale del 18 gennaio 1983, n. 16, e' il
          seguente:
             «Art.  2.  -  Per  la  realizzazione  dei compiti di cui
          all'articolo  1,  nonche'  per assicurare la vigilanza e il
          soccorso  in  mare,  il  Ministro  della  marina mercantile
          provvede:
              a)-b) (omissis);
              c)  alla  istituzione,  d'intesa  con il Ministro della
          difesa,   di  un  servizio  di  vigilanza  sulle  attivita'
          marittime   ed   economiche,   compresa  quella  di  pesca,
          sottoposte  alla giurisdizione nazionale nelle aree situate
          al di la' del limite esterno del mare territoriale; in caso
          di  necessita'  tale  servizio puo' integrare quello di cui
          alla precedente lettera b).».
             «Art. 6. - Alla istituzione del servizio di vigilanza di
          cui alla lettera c) dell'articolo 2 si provvedera' mediante
          la costruzione o l'acquisto di unita' navali ed aeromobili,
          da  iscrivere rispettivamente nei quadri del naviglio e nel
          registro  degli  aeromobili  militari  dello  Stato, aventi
          caratteristiche  e  requisiti  tecnici  tali  da  rendere i
          predetti  mezzi  idonei,  nel  loro  coordinato assetto, ad
          effettuare  prolungate operazioni di altura e ad assicurare
          la  necessaria  prontezza  di  interventi o la capacita' di
          perlustrare  in  tempi brevi ampi tratti di mare. Le unita'
          navali  e  gli  aeromobili  dovranno  essere  progettati ed
          attrezzati  anche  per  il soccorso in zone di altura e per
          operazioni antinquinamento.
             Con  decreto  del  Ministro  della marina mercantile, di
          concerto con il Ministro della difesa, verranno determinate
          le   caratteristiche   tecnico-operative   dei   mezzi   da
          acquisire. Il decreto sara' emanato nel termine di due mesi
          dalla data di entrata in vigore della presente legge.
             Per  l'acquisizione  dei predetti mezzi, con le relative
          dotazioni  e  attrezzature,  e'  autorizzata per il periodo
          1982-1985  la  spesa complessiva di lire 120.000 milioni da
          iscrivere   nello  stato  di  previsione  della  spesa  del
          Ministero della marina mercantile secondo quote che saranno
          determinate   in   sede   di   legge   finanziaria  di  cui
          all'articolo 11 della legge 5 agosto 1978, n. 468.
             La  quota  relativa  all'anno  1982 viene determinata in
          lire 8.000 milioni.».
             «Art.  23.  -  La  sorveglianza per la prevenzione degli
          inquinamenti  delle  acque  marine  da  idrocarburi e dalle
          altre sostanze nocive nell'ambiente marino e l'accertamento
          delle  infrazioni  alle norme relative sono affidati, sotto
          la  direzione  dei  comandanti dei porti, agli ufficiali ed
          agenti  di  polizia giudiziaria di cui all'articolo 221 del
          codice  di  procedura penale e all'articolo 1235 del codice
          della    navigazione,    nonche'    al   personale   civile
          dell'amministrazione    della   marina   mercantile,   agli
          ufficiali,   sottufficiali   e   sottocapi   della   marina
          militare.».
             -  Il  testo  dell'art.  12  del  decreto  legislativo 6
          novembre   2007,   n.   202   (Attuazione  della  direttiva
          2005/35/CE relativa all'inquinamento provocato dalle navi e
          conseguenti  sanzioni) pubblicato nel supplemento ordinario
          alla  Gazzetta Ufficiale del 9 novembre 2007, n. 261, e' il
          seguente:
             «Art. 12 (Controlli ed accertamento delle violazioni). -
          1. I controlli sul rispetto delle disposizioni del presente
          decreto   nonche'   l'accertamento  delle  violazioni  alle
          medesime  disposizioni  sono svolti dagli ufficiali e dagli
          agenti di polizia giudiziaria di cui all'art. 57 del codice
          di  procedura  penale  dagli  ufficiali,  dagli  agenti  di
          polizia   giudiziaria   del   Corpo  delle  Capitanerie  di
          porto-Guardia  costiera,  dagli  ufficiali  e sottufficiali
          della  marina  militare  e  dagli  altri  soggetti  di  cui
          all'art.  1235 del codice della navigazione, nei limiti del
          servizio   cui  sono  destinati  e  secondo  le  rispettive
          attribuzioni.
             2.  L'attivita'  di  controllo  di  cui  al  comma  1 e'
          effettuata sotto la direzione del comandante del porto.».