Art. 1159 
               Periodi di permanenza minima nel grado 
 
1.  Gli  anni  di  anzianita'  minima  nel   grado,   richiesta   per
l'inserimento nell'aliquota di valutazione a scelta, sono i seguenti: 
a) tenente di vascello: 7 anni; 
b) capitano di fregata: 
1) 6 anni, per  la  1^  aliquota  di  valutazione,  che  comprende  i
capitani di fregata con 6 e 7 anni di anzianita' nel grado; 
2) 8 anni, per  la  2^  aliquota  di  valutazione,  che  comprende  i
capitani di fregata con 8, 9 e 10 anni di anzianita' nel grado; 
3) 15 anni, per la  3^  aliquota  di  valutazione,  che  comprende  i
capitani di fregata con anzianita' di grado pari  o  superiore  a  15
anni; 
c) capitano di vascello: 5 anni. 
2. Gli  anni  di  anzianita'  minima  nel  grado,  richiesta  per  la
promozione ad anzianita', sono i seguenti: 
a) guardiamarina: 2 anni; un anno  per  gli  ufficiali  reclutati  ai
sensi dell'articolo 652, comma 2. 
b) sottotenente di vascello: 6 anni; 
c) tenente di vascello: 10 anni; 
d) capitano di corvetta: 4 anni.