Art. 1187 Periodi di permanenza minima nel grado 1. Gli anni di anzianita' minima nel grado, richiesta per l'inserimento nell'aliquota di valutazione a scelta, sono i seguenti: a) capitano: 7 anni; b) tenente colonnello: 1) 3 anni, per la 1^ aliquota di valutazione, che comprende i tenenti colonnelli con 3, 4 e 5 anni di anzianita' nel grado; 2) 6 anni, per la 2^ aliquota di valutazione, che comprende i tenenti colonnelli con 6, 7 e 8 anni di anzianita' nel grado; 3) 13 anni, per la 3^ aliquota di valutazione, che comprende i tenenti colonnelli con anzianita' di grado pari o superiore a 13 anni; c) colonnello: 5 anni; d) generale di brigata: 2 anni; e) generale di divisione: 3 anni. 2. Gli anni di anzianita' minima nel grado, richiesta per la promozione ad anzianita', sono i seguenti: a) sottotenente: 2 anni; b) tenente: 5 anni; c) capitano: 10 anni; d) maggiore: 4 anni.