Art. 119 
                       Corpo di stato maggiore 
 
1. Rientra nelle  competenze  degli  ufficiali  del  Corpo  di  stato
maggiore: 
a) coprire le cariche prescritte dall'ordinamento del Ministero della
difesa; 
b) armare, guidare, comandare,  disarmare  le  navi  dello  Stato,  e
assumerne la responsabilita' e la custodia nei porti militari e negli
arsenali; 
c) comandare le forze navali comunque costituite; 
d) comandare i dipartimenti e i comandi militari marittimi  autonomi,
comandare i depositi e distaccamenti della Marina militare; comandare
e dirigere gli istituti e le scuole della Marina militare;  comandare
le stazioni elicotteri/aeromobili e i gruppi  di  volo  della  Marina
militare; 
e) dirigere  a  bordo  ed  eventualmente  a  terra  i  servizi  delle
artiglierie e delle armi subacquee e provvedere a bordo alle relative
sistemazioni e al munizionamento in concorso con  gli  ufficiali  del
Corpo delle  armi  navali,  e  amministrare  il  relativo  materiale;
dirigere a bordo ed eventualmente a terra i reparti,  le  componenti,
le sezioni elicotteri e aeree della Marina militare; 
f) dirigere a bordo e a terra i servizi delle comunicazioni; 
g)  dirigere  il  servizio  idrografico,  quello  dei  fari   e   del
segnalamento marittimo, e ogni altro servizio attinente alla nautica,
e amministrarne il materiale; 
h) dirigere e compiere gli studi per la  preparazione  bellica  delle
forze marittime; 
i) eseguire le ispezioni generali  e  quelle  sul  funzionamento  dei
servizi di propria competenza; 
l)  adempiere  gli  incarichi  di  addetti  per  la  Marina  militare
all'estero; 
m) presiedere le giunte di ricezione e di verifica.