Art. 1193 
       Mancato superamento dei corsi e degli esami prescritti 
 
1. Gli ufficiali che non superano i corsi e gli esami  prescritti  ai
fini dell'avanzamento sono ammessi a ripeterli. Se  non  li  superano
nuovamente, possono richiedere, a domanda, di ripeterli per una  sola
volta  dopo  che  sono  trascorsi  almeno  tre   anni   dal   mancato
superamento. 
2. Gli ufficiali fino al grado di maggiore compreso che non  superano
le ulteriori prove concesse ai sensi del comma 1 sono  inclusi  nelle
aliquote di valutazione per l'avanzamento non appena sono in possesso
dei seguenti requisiti minimi: 
a) per la promozione a maggiore, undici anni compiuti  di  permanenza
nel grado di capitano e diciotto anni di anzianita' di servizio; 
b) per la promozione a tenente colonnello, cinque anni di  permanenza
nel grado e ventidue anni di anzianita' di servizio.