Art. 120 
                       Corpo del genio navale 
 
1. Rientra nelle competenze del Corpo del genio navale: 
a) progettare le navi dello Stato  in  base  ai  programmi  stabiliti
dagli organi competenti; 
b) costruire,  provvedere  e  raddobbare  le  navi  dello  Stato,  le
macchine, gli impianti e gli attrezzi relativi; 
c) coprire le cariche prescritte dall'ordinamento del Ministero della
difesa; 
d) imbarcare sulle navi per esercitare funzioni inerenti  al  proprio
servizio per la direzione e l'esercizio degli  apparati  del  sistema
nave; 
e)  dirigere,  amministrare  e  assolvere  lavori  degli  arsenali  e
stabilimenti della Marina militare; 
f)  vigilare  i  beni  e  servizi,  ovvero  materiali  e  lavori,  di
competenza del corpo che sono  eseguiti  dall'industria  privata  per
conto della Marina militare; 
g) provvedere a ogni altro servizio tecnico relativo alle costruzioni
navali occorrenti alla Marina militare; 
h) eseguire le ispezioni generali  e  quelle  sul  funzionamento  dei
servizi di propria competenza.