Art. 120 Corpo del genio navale 1. Rientra nelle competenze del Corpo del genio navale: a) progettare le navi dello Stato in base ai programmi stabiliti dagli organi competenti; b) costruire, provvedere e raddobbare le navi dello Stato, le macchine, gli impianti e gli attrezzi relativi; c) coprire le cariche prescritte dall'ordinamento del Ministero della difesa; d) imbarcare sulle navi per esercitare funzioni inerenti al proprio servizio per la direzione e l'esercizio degli apparati del sistema nave; e) dirigere, amministrare e assolvere lavori degli arsenali e stabilimenti della Marina militare; f) vigilare i beni e servizi, ovvero materiali e lavori, di competenza del corpo che sono eseguiti dall'industria privata per conto della Marina militare; g) provvedere a ogni altro servizio tecnico relativo alle costruzioni navali occorrenti alla Marina militare; h) eseguire le ispezioni generali e quelle sul funzionamento dei servizi di propria competenza.