Art. 1227 Estensione di norme ai fini dell'avanzamento 1. Agli ufficiali dell'Arma dei carabinieri continuano ad applicarsi le seguenti norme: a) articolo 22, della legge 1° aprile 1981, n. 121; b) articolo 10, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309; c) articolo 4, comma 4, del decreto-legge 29 ottobre 1991, n. 345, convertito, con modificazioni, con l'articolo 1 della legge 30 dicembre 1991, n. 410; d) articolo 3, comma 3, della legge 23 marzo 1998, n. 93. 2. Ai soli fini dell'avanzamento, ai capitani dell'Arma dei carabinieri in servizio alle dipendenze del Raggruppamento operativo speciale si applica il disposto dell'articolo 3, comma 3, della legge 15 novembre 1988, n. 486.
Note all'art. 1227: - Il testo dell'art. 22 della legge 1° aprile 1981, n. 121 (Nuovo ordinamento dell'Amministrazione della pubblica sicurezza), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 10 aprile 1981, n. 100, e' il seguente: «Art. 22 (Scuola di perfezionamento per le forze di polizia). - E' istituita, presso il dipartimento della pubblica sicurezza, la scuola di perfezionamento per le forze di polizia. I corsi svolti dalla scuola sono indirizzati all'altra formazione e all'aggiornamento dei funzionari e degli ufficiali delle forze di polizia per un'adeguata e qualificata preparazione nelle materie attinenti ai compiti istituzionali. La frequenza e il superamento con esito favorevole dei corsi costituisce titolo per l'avanzamento in carriera. Con regolamento da emanarsi con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri su proposta del Ministro dell'interno, si provvede a stabilire i criteri e le modalita' di ammissione alla scuola, di nomina dei docenti e di svolgimento dei corsi, nonche' a determinare le strutture e l'ordinamento della scuola.». - Il testo del comma 4 dell'art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309 (Testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 31 ottobre 1990, n. 255, e' il seguente: «4. Il servizio prestato dagli ufficiali dell'Arma dei carabinieri e della Guardia di finanza nell'ambito del Servizio centrale antidroga e' equivalente, agli effetti dello sviluppo della carriera, al periodo di comando, nei rispettivi gradi, presso i Corpi di appartenenza.». - Il testo del comma 4 dell'art. 4 del decreto-legge 29 ottobre 1991, n. 345 (Disposizioni urgenti per il coordinamento delle attivita' informative e investigative nella lotta contro la criminalita' organizzata), citato nelle note all'art. 981, e' il seguente: «4. I funzionari e gli ufficiali risultati vincitori del concorso per titoli di servizio di cui al comma 2 sono assegnati, con decreto del Ministro dell'interno, alla D.I.A., previa comunicazione alle amministrazioni interessate. Ai predetti funzionari e ufficiali, ferme restando le posizioni di stato e il trattamento economico loro attribuiti dai rispettivi ordinamenti, si applicano per tutta la durata della loro permanenza presso la D.I.A. le disposizioni di cui ai commi 2 e 3 dell'articolo 3 della legge 15 novembre 1988, n. 486.». - Il testo dell'art. 3, comma 3, della legge 23 marzo1998, n. 93 (Ratifica ed esecuzione della convenzione basata sull'articolo K.3 del trattato sull'Unione europea che istituisce un Ufficio europeo di polizia (EUROPOL), con allegati, fatta a Bruxelles il 26 luglio 1995, ed il protocollo concernente l'interpretazione, in via pregiudiziale, della medesima convenzione, da parte della Corte di giustizia delle Comunita' europee, con dichiarazione, fatto a Bruxelles il 24 luglio 1996), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 14 aprile 1998, n. 86, e' il seguente: «3. Il servizio prestato dagli ufficiali dell'Arma dei carabinieri e della Guardia di finanza nell'ambito dell'EUROPOL, dell'Unita' nazionale e degli altri organismi istituiti presso il Dipartimento della pubblica sicurezza con compiti di coordinamento e di cooperazione internazionale e' equivalente, agli effetti dello sviluppo della carriera, al periodo di comando, nei rispettivi gradi, presso i Corpi di appartenenza.». - Il testo del comma 3 dell'art. 3 della legge 15 novembre 1988, n. 486 (Disposizioni in materia di coordinamento della lotta contro la delinquenza di tipo mafioso a integrazione del decreto-legge 6 settembre 1982, n. 629, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 ottobre 1982, n. 726), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 16 novembre 1988, n. 269, e' il seguente: «3. Il servizio prestato alle dipendenze dell'Alto commissario dal personale indicato nel comma 2, e' riconosciuto come servizio utile a tutti gli effetti presso le rispettive amministrazioni di appartenenza, anche ai fini dell'eventuale avanzamento o progressione in carriera, nonche' della progressione economica.».