Art. 1227 
            Estensione di norme ai fini dell'avanzamento 
 
1. Agli ufficiali dell'Arma dei carabinieri continuano ad  applicarsi
le seguenti norme: 
a) articolo 22, della legge 1° aprile 1981, n. 121; 
b) articolo 10, comma 4, del decreto del Presidente della  Repubblica
9 ottobre 1990, n. 309; 
c) articolo 4, comma 4, del decreto-legge 29 ottobre  1991,  n.  345,
convertito, con  modificazioni,  con  l'articolo  1  della  legge  30
dicembre 1991, n. 410; 
d) articolo 3, comma 3, della legge 23 marzo 1998, n. 93. 
2.  Ai  soli  fini  dell'avanzamento,  ai  capitani   dell'Arma   dei
carabinieri in servizio alle dipendenze del Raggruppamento  operativo
speciale si applica il disposto dell'articolo 3, comma 3, della legge
15 novembre 1988, n. 486. 
 
          Note all'art. 1227:
             -  Il  testo dell'art. 22 della legge 1° aprile 1981, n.
          121  (Nuovo ordinamento dell'Amministrazione della pubblica
          sicurezza),  pubblicata  nella  Gazzetta  Ufficiale  del 10
          aprile 1981, n. 100, e' il seguente:
             «Art.  22  (Scuola  di  perfezionamento  per le forze di
          polizia).  -  E'  istituita,  presso  il dipartimento della
          pubblica  sicurezza,  la  scuola  di perfezionamento per le
          forze di polizia.
             I  corsi  svolti dalla scuola sono indirizzati all'altra
          formazione  e  all'aggiornamento  dei  funzionari  e  degli
          ufficiali   delle   forze  di  polizia  per  un'adeguata  e
          qualificata preparazione nelle materie attinenti ai compiti
          istituzionali.
             La  frequenza  e il superamento con esito favorevole dei
          corsi costituisce titolo per l'avanzamento in carriera.
             Con  regolamento  da emanarsi con decreto del Presidente
          della  Repubblica,  previa  deliberazione del Consiglio dei
          ministri su proposta del Ministro dell'interno, si provvede
          a  stabilire  i  criteri  e le modalita' di ammissione alla
          scuola,  di  nomina dei docenti e di svolgimento dei corsi,
          nonche'  a  determinare  le strutture e l'ordinamento della
          scuola.».
             -  Il  testo  del  comma  4 dell'art. 10 del decreto del
          Presidente  della  Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309 (Testo
          unico   delle   leggi   in   materia  di  disciplina  degli
          stupefacenti  e  sostanze  psicotrope,  prevenzione, cura e
          riabilitazione  dei  relativi  stati di tossicodipendenza),
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 31 ottobre 1990, n.
          255, e' il seguente:
             «4.  Il  servizio prestato dagli ufficiali dell'Arma dei
          carabinieri  e  della  Guardia  di  finanza nell'ambito del
          Servizio  centrale  antidroga  e' equivalente, agli effetti
          dello  sviluppo  della carriera, al periodo di comando, nei
          rispettivi gradi, presso i Corpi di appartenenza.».
             -  Il testo del comma 4 dell'art. 4 del decreto-legge 29
          ottobre   1991,   n.   345  (Disposizioni  urgenti  per  il
          coordinamento  delle  attivita' informative e investigative
          nella  lotta  contro  la  criminalita' organizzata), citato
          nelle note all'art. 981, e' il seguente:
             «4. I funzionari e gli ufficiali risultati vincitori del
          concorso  per  titoli  di  servizio  di cui al comma 2 sono
          assegnati,  con  decreto  del  Ministro  dell'interno, alla
          D.I.A.,    previa    comunicazione   alle   amministrazioni
          interessate.  Ai  predetti  funzionari  e  ufficiali, ferme
          restando  le  posizioni di stato e il trattamento economico
          loro  attribuiti  dai  rispettivi ordinamenti, si applicano
          per  tutta la durata della loro permanenza presso la D.I.A.
          le disposizioni di cui ai commi 2 e 3 dell'articolo 3 della
          legge 15 novembre 1988, n. 486.».
             -  Il  testo  dell'art.  3,  comma  3,  della  legge  23
          marzo1998,  n. 93 (Ratifica ed esecuzione della convenzione
          basata  sull'articolo  K.3 del trattato sull'Unione europea
          che istituisce un Ufficio europeo di polizia (EUROPOL), con
          allegati,  fatta  a  Bruxelles  il  26  luglio  1995, ed il
          protocollo    concernente    l'interpretazione,    in   via
          pregiudiziale,  della  medesima convenzione, da parte della
          Corte   di   giustizia   delle   Comunita'   europee,   con
          dichiarazione,  fatto  a  Bruxelles  il  24  luglio  1996),
          pubblicata  nella Gazzetta Ufficiale del 14 aprile 1998, n.
          86, e' il seguente:
             «3.  Il  servizio prestato dagli ufficiali dell'Arma dei
          carabinieri   e   della   Guardia  di  finanza  nell'ambito
          dell'EUROPOL, dell'Unita' nazionale e degli altri organismi
          istituiti  presso  il Dipartimento della pubblica sicurezza
          con    compiti   di   coordinamento   e   di   cooperazione
          internazionale  e' equivalente, agli effetti dello sviluppo
          della  carriera,  al  periodo  di  comando,  nei rispettivi
          gradi, presso i Corpi di appartenenza.».
             -  Il  testo  del  comma  3  dell'art.  3 della legge 15
          novembre   1988,   n.   486  (Disposizioni  in  materia  di
          coordinamento  della  lotta  contro  la delinquenza di tipo
          mafioso  a integrazione del decreto-legge 6 settembre 1982,
          n.  629,  convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge 12
          ottobre  1982, n. 726), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
          del 16 novembre 1988, n. 269, e' il seguente:
             «3.  Il  servizio  prestato  alle  dipendenze  dell'Alto
          commissario   dal   personale  indicato  nel  comma  2,  e'
          riconosciuto come servizio utile a tutti gli effetti presso
          le  rispettive  amministrazioni  di  appartenenza, anche ai
          fini dell'eventuale avanzamento o progressione in carriera,
          nonche' della progressione economica.».