Art. 1229 Periodi di permanenza minima nel grado 1. Gli anni di anzianita' minima nel grado, richiesta per l'inserimento degli ufficiali nell'aliquota di valutazione a scelta, sono i seguenti: a) capitano: 6 anni; b) tenente colonnello: 1) 5 anni, per la 1^ aliquota di valutazione, che comprende i tenenti colonnelli con 5 e 6 anni di anzianita' nel grado; 2) 7 anni, per la 2^ aliquota di valutazione, che comprende i tenenti colonnelli con 7, 8 e 9 anni di anzianita' nel grado; 3) 13 anni, per la 3^ aliquota di valutazione, che comprende i tenenti colonnelli con anzianita' di grado pari o superiore a 13 anni. c) colonnello: 6 anni; d) generale di brigata: 4 anni; e) generale di divisione: 3 anni. 2. Gli anni di anzianita' minima nel grado, richiesta per la promozione ad anzianita', sono i seguenti: a) sottotenente: 2 anni; b) tenente: 4 anni; c) capitano: 9 anni; d) maggiore: 5 anni.