Art. 1231 
             Mancato conseguimento del diploma di laurea 
 
  1. Gli ufficiali del ruolo normale che non conseguano il diploma di
laurea entro il 31 dicembre dell'anno di nomina al grado di capitano: 
  a)  dal  primo  gennaio  dell'anno   successivo   sono   trasferiti
d'autorita' nel ruolo speciale, con il grado e l'anzianita' posseduta
e mantenendo gli obblighi di servizio contratti, anche  in  eccedenza
alla consistenza organica del grado; 
  b) sono iscritti in detto ruolo dopo l'ultimo dei pari grado aventi
la stessa anzianita' di grado.