Art. 1231 Mancato conseguimento del diploma di laurea 1. Gli ufficiali del ruolo normale che non conseguano il diploma di laurea entro il 31 dicembre dell'anno di nomina al grado di capitano: a) dal primo gennaio dell'anno successivo sono trasferiti d'autorita' nel ruolo speciale, con il grado e l'anzianita' posseduta e mantenendo gli obblighi di servizio contratti, anche in eccedenza alla consistenza organica del grado; b) sono iscritti in detto ruolo dopo l'ultimo dei pari grado aventi la stessa anzianita' di grado.