Art. 124 
    Organizzazione territoriale periferica della Marina militare 
 
1. Hanno giurisdizione sul litorale dello Stato, per i servizi  della
Marina militare, i seguenti  tre  Comandi  in  capo  di  dipartimento
militare marittimo e tre Comandi militari marittimi autonomi: 
a) Comando in capo  del  dipartimento  militare  marittimo  dell'Alto
Tirreno; 
b) Comando in capo del dipartimento militare marittimo dello Jonio  e
del Canale d'Otranto; 
c)   Comando   in   capo   del   dipartimento   militare    marittimo
dell'Adriatico; 
d) Comando militare marittimo autonomo in Sicilia; 
e) Comando militare marittimo autonomo in Sardegna; 
f) Comando militare marittimo autonomo della Capitale. 
2. Gli Alti Comandi periferici della  Marina  militare  adottano  gli
opportuni provvedimenti, ricorrendo anche, se necessario, all'impiego
di  personale  militare  all'uopo  addestrato,   in   situazioni   di
necessita', se la interruzione  o  la  sospensione  del  servizio  di
segnalamento di cui all'articolo 114, puo' compromettere la sicurezza
della navigazione, e deve, comunque, essere garantita la  continuita'
dell'attivita' operativa. 
3. Con il regolamento sono individuate la  sede  e  le  funzioni  dei
Comandi dipartimentali e non dipartimentali.