Art. 124 Organizzazione territoriale periferica della Marina militare 1. Hanno giurisdizione sul litorale dello Stato, per i servizi della Marina militare, i seguenti tre Comandi in capo di dipartimento militare marittimo e tre Comandi militari marittimi autonomi: a) Comando in capo del dipartimento militare marittimo dell'Alto Tirreno; b) Comando in capo del dipartimento militare marittimo dello Jonio e del Canale d'Otranto; c) Comando in capo del dipartimento militare marittimo dell'Adriatico; d) Comando militare marittimo autonomo in Sicilia; e) Comando militare marittimo autonomo in Sardegna; f) Comando militare marittimo autonomo della Capitale. 2. Gli Alti Comandi periferici della Marina militare adottano gli opportuni provvedimenti, ricorrendo anche, se necessario, all'impiego di personale militare all'uopo addestrato, in situazioni di necessita', se la interruzione o la sospensione del servizio di segnalamento di cui all'articolo 114, puo' compromettere la sicurezza della navigazione, e deve, comunque, essere garantita la continuita' dell'attivita' operativa. 3. Con il regolamento sono individuate la sede e le funzioni dei Comandi dipartimentali e non dipartimentali.