Art. 1240
           Avanzamento degli ufficiali in ferma prefissata

1. I sottotenenti e i guardiamarina in ferma prefissata sono valutati
per  l'avanzamento  ad  anzianita'  al  grado superiore dai superiori
gerarchici  al compimento del secondo anno di permanenza nel grado e,
se idonei, promossi con tale decorrenza.