Art. 1242 
                       Aliquote di valutazione 
 
1. Gli ufficiali piloti  e  navigatori  di  complemento,  per  essere
valutati per l'avanzamento,  devono  trovarsi  compresi  in  apposite
aliquote di ruolo  stabilite  dal  Ministro  della  difesa.  Per  gli
ufficiali compresi nelle predette aliquote, che vengano a trovarsi in
una delle condizioni previste per l'impedimento  alla  valutazione  o
alla promozione, previste dall'articolo 1051 e dalla sezione  II  del
capo IV del presente titolo operano, in quanto applicabili, le  norme
di cui al capo V del presente titolo. 
2. Agli effetti di quanto disposto nel comma 1, il 31 ottobre di ogni
anno il Ministro determina le aliquote di ruolo per la formazione dei
quadri di avanzamento comprendendovi per ciascun grado, gli ufficiali
che,  entro  il  31  dicembre  dell'anno  successivo,   maturino   la
permanenza nel grado o l'anzianita' di servizio prevista all'articolo
1243. 
3. I tenenti sono valutati e se idonei sono promossi  con  anzianita'
decorrente dal  giorno  successivo  al  compimento  delle  permanenze
previste dall'articolo 1243.