Art. 1242 Aliquote di valutazione 1. Gli ufficiali piloti e navigatori di complemento, per essere valutati per l'avanzamento, devono trovarsi compresi in apposite aliquote di ruolo stabilite dal Ministro della difesa. Per gli ufficiali compresi nelle predette aliquote, che vengano a trovarsi in una delle condizioni previste per l'impedimento alla valutazione o alla promozione, previste dall'articolo 1051 e dalla sezione II del capo IV del presente titolo operano, in quanto applicabili, le norme di cui al capo V del presente titolo. 2. Agli effetti di quanto disposto nel comma 1, il 31 ottobre di ogni anno il Ministro determina le aliquote di ruolo per la formazione dei quadri di avanzamento comprendendovi per ciascun grado, gli ufficiali che, entro il 31 dicembre dell'anno successivo, maturino la permanenza nel grado o l'anzianita' di servizio prevista all'articolo 1243. 3. I tenenti sono valutati e se idonei sono promossi con anzianita' decorrente dal giorno successivo al compimento delle permanenze previste dall'articolo 1243.