Art. 1243 Periodi di permanenza minima nel grado e requisiti speciali 1. Gli ufficiali inferiori, per essere valutati ai fini dell'avanzamento, devono aver compiuto i periodi di comando, di servizio o d'imbarco previsti, per gli ufficiali di complemento. 2. I periodi di comando di cui al comma 1 sono sostituibili con un uguale periodo di servizio svolto presso reparti o scuole di volo. 3. Sono valutati e, se idonei, promossi al grado superiore gli ufficiali che maturino entro il 31 dicembre: a) se tenenti, otto anni di anzianita' nel grado. Tale periodo e' ridotto a cinque anni, per i tenenti del ruolo naviganti dell'Aeronautica militare; b) se sottotenenti, due anni di anzianita' nel grado.