Art. 1245
 Periodi di servizio effettivo presso societa' di navigazione aerea

1. Per gli ufficiali piloti e navigatori di complemento il periodo di
effettivo   servizio   aeronavigante   compiuto  presso  societa'  di
navigazione  aerea  e' computato per meta' ai fini del raggiungimento
dei  prescritti  periodi di comando, di imbarco o di servizio, ma non
oltre i 4/5 dei periodi suddetti.