Art. 1245 Periodi di servizio effettivo presso societa' di navigazione aerea 1. Per gli ufficiali piloti e navigatori di complemento il periodo di effettivo servizio aeronavigante compiuto presso societa' di navigazione aerea e' computato per meta' ai fini del raggiungimento dei prescritti periodi di comando, di imbarco o di servizio, ma non oltre i 4/5 dei periodi suddetti.