Art. 1246
                  Categorie di ufficiali in congedo

1.  Nelle  categorie  degli  ufficiali  in  congedo  l'avanzamento si
effettua  per  gli  ufficiali  in  ausiliaria,  per  gli ufficiali di
complemento e per gli ufficiali della riserva.
2. L'avanzamento ha luogo ad anzianita'.