Art. 1247
                Aliquote di ruolo per la valutazione

1.  Il  Ministro della difesa determina, in rapporto alle prevedibili
esigenze  di  mobilitazione,  le aliquote di ruolo degli ufficiali in
ausiliaria,  degli  ufficiali  di complemento e degli ufficiali della
riserva da valutare per la formazione di quadri di avanzamento.