Art. 1249
      Cause di sospensione della valutazione o della promozione

1.   Per   l'ufficiale  compreso  nelle  aliquote  di  ruolo  di  cui
all'articolo  1247,  che  venga a trovarsi in alcuna delle condizioni
che  determinano la sospensione della valutazione o della promozione,
previste  dall'articolo  1051  e  dalla  sezione  II  del capo IV del
presente  titolo,  valgono, in quanto applicabili, le norme di cui al
capo V del presente titolo.