Art. 1249 Cause di sospensione della valutazione o della promozione 1. Per l'ufficiale compreso nelle aliquote di ruolo di cui all'articolo 1247, che venga a trovarsi in alcuna delle condizioni che determinano la sospensione della valutazione o della promozione, previste dall'articolo 1051 e dalla sezione II del capo IV del presente titolo, valgono, in quanto applicabili, le norme di cui al capo V del presente titolo.