Art. 1250
                             Promozioni

1.  Gli ufficiali iscritti in quadro di avanzamento sono promossi nel
numero  che  il  Ministro  stabilisce  in  rapporto  alle esigenze di
mobilitazione.
2.  Se,  dopo  effettuate  le promozioni nel numero suddetto, restino
ancora  ufficiali  iscritti in quadro, la validita' del quadro stesso
e' prorogata all'anno seguente.
3.  Gli  ufficiali  che non conseguono la promozione entro il secondo
anno  di validita' del quadro di avanzamento sono nuovamente valutati
in occasione della formazione di un successivo quadro di avanzamento.