Art. 1252
                     Requisiti per l'avanzamento

1.  L'ufficiale  in  ausiliaria per essere valutato per l'avanzamento
deve  aver compiuto i periodi di comando, di attribuzioni specifiche,
di  servizio presso reparti, di imbarco, prescritti per l'avanzamento
del pari grado in servizio permanente effettivo.
2.  Se  per  l'avanzamento  del  pari  grado  in  servizio permanente
effettivo non e' prescritto il compimento dei periodi di cui al comma
1,  l'ufficiale in ausiliaria, per essere valutato per l'avanzamento,
deve avere prestato, nel grado, almeno un anno di servizio.
3.  I requisiti di cui ai commi 1 e 2 non sono richiesti per la prima
promozione nell'ausiliaria.