Art. 1253 Promozioni 1. L'ufficiale in ausiliaria che e' giudicato idoneo all'avanzamento e' iscritto in quadro, ma e' promosso solo dopo la promozione degli ufficiali in servizio permanente di pari grado e anzianita' che lo precedevano nel ruolo di provenienza. 2. Non costituisce ostacolo alla promozione dell'ufficiale in ausiliaria l'esistenza nel servizio permanente di pari grado non idonei all'avanzamento o per i quali e' sospesa la valutazione o la promozione.