Art. 1253
                             Promozioni

1.  L'ufficiale in ausiliaria che e' giudicato idoneo all'avanzamento
e'  iscritto  in quadro, ma e' promosso solo dopo la promozione degli
ufficiali  in  servizio  permanente di pari grado e anzianita' che lo
precedevano nel ruolo di provenienza.
2.   Non  costituisce  ostacolo  alla  promozione  dell'ufficiale  in
ausiliaria  l'esistenza  nel  servizio  permanente  di pari grado non
idonei  all'avanzamento  o per i quali e' sospesa la valutazione o la
promozione.