Art. 1256 Promozioni 1. L'ufficiale di complemento, che e' giudicato idoneo all'avanzamento e iscritto in quadro, e' promosso solo dopo la promozione degli ufficiali di pari grado, di maggiore o di eguale anzianita', appartenenti ai corrispondenti ruoli normali e speciali del servizio permanente effettivo. 2. Non costituisce ostacolo alla promozione degli ufficiali di complemento l'esistenza nel servizio permanente effettivo di parigrado non idonei all'avanzamento o per i quali e' sospesa la valutazione o la promozione.