Art. 1256
                             Promozioni

1.    L'ufficiale   di   complemento,   che   e'   giudicato   idoneo
all'avanzamento  e  iscritto  in  quadro,  e'  promosso  solo dopo la
promozione  degli  ufficiali  di  pari grado, di maggiore o di eguale
anzianita',  appartenenti  ai corrispondenti ruoli normali e speciali
del servizio permanente effettivo.
2.  Non  costituisce  ostacolo  alla  promozione  degli  ufficiali di
complemento   l'esistenza   nel   servizio  permanente  effettivo  di
parigrado  non  idonei  all'avanzamento  o  per i quali e' sospesa la
valutazione o la promozione.