Art. 1260 
     Ufficiali del Corpo degli ingegneri dell'Esercito italiano 
 
1. I corsi di istruzione, gli esperimenti e  i  titoli  richiesti  ai
fini dell'avanzamento degli ufficiali di complemento del corpo  degli
ingegneri, in relazione al grado sono i seguenti: 
a) maggiore, capitano e tenente: 3 mesi di esperimento pratico; 
b) sottotenente: corso  di  aggiornamento  per  ufficiali  subalterni
ovvero compimento del 4° anno  dalla  data  di  ammissione  al  corso
allievi ufficiali di complemento. 
2. In sostituzione delle condizioni di cui al comma 1, gli  ufficiali
dei vari gradi ai fini dell'avanzamento devono svolgere  un  anno  di
servizio.