Art. 1261
        Ufficiali del Corpo sanitario dell'Esercito italiano

1.  I  corsi  di  istruzione, gli esperimenti e i titoli richiesti ai
fini  dell'avanzamento  degli  ufficiali  di  complemento  del  corpo
sanitario, in relazione al grado sono i seguenti:
a) maggiore: 3 mesi di esperimento pratico presso un ente sanitario;
b)  capitano:  corso  di  aggiornamento;  15  anni di esercizio della
professione nella vita civile;
c) tenente: 10 anni di esercizio della professione nella vita civile;
d)  sottotenente:  3  anni  di esercizio della professione nella vita
civile.
2.  In sostituzione delle condizioni di cui al comma 1, gli ufficiali
dei  vari  gradi  ai fini dell'avanzamento devono svolgere un anno di
servizio.