Art. 1262 
     Ufficiali del Corpo di commissariato dell'Esercito italiano 
 
1. I corsi di istruzione, gli esperimenti e  i  titoli  richiesti  ai
fini dell'avanzamento degli ufficiali di  complemento  del  corpo  di
commissariato, in relazione al grado sono i seguenti: 
a) maggiore: 3 mesi di esperimento pratico presso una direzione,  una
sezione o uno stabilimento del corpo; 
b) capitano e tenente: corso di aggiornamento; 
c) sottotenente: corso  di  aggiornamento  per  ufficiali  subalterni
ovvero compimento del 4° anno  dalla  data  di  ammissione  al  corso
allievi ufficiali di complemento. 
2. In sostituzione delle condizioni di cui al comma 1, gli  ufficiali
dei vari gradi ai fini dell'avanzamento devono svolgere  un  anno  di
servizio.