Art. 1263
     Periodi di imbarco per gli ufficiali della Marina militare

1. Per gli ufficiali di complemento della Marina militare, il periodo
di imbarco su navi della Marina mercantile, con funzioni attinenti ai
servizi del Corpo di appartenenza, e' computato per meta' ai fini del
raggiungimento del periodo di imbarco previsto dalla seguente sezione
V, ma non oltre i quattro quinti del periodo suddetto.