Art. 127
     Utilizzo da parte della Marina militare di aerei imbarcati

1.  Per integrare le capacita' di difesa delle proprie unita' navali,
la  Marina  militare  puo'  utilizzare  aerei  imbarcati. Tali aerei,
facenti  organicamente  parte della Marina militare, devono possedere
le caratteristiche dell'impiego specialistico di Forza armata.
2.  Per  l'acquisizione  degli  aerei e per la loro immatricolazione,
nonche'   per  il  relativo  supporto  tecnico-logistico,  la  Marina
militare  si avvale delle competenti Direzioni generali del Ministero
della difesa.
3. Rimangono ferme le competenze dell'Aeronautica militare in materia
di  organizzazione,  direzione,  coordinamento e controllo di tutti i
mezzi  della  difesa  aerea  nell'area  di  interesse  nazionale, ivi
compresi gli aerei imbarcati quando chiamati a concorrere alla difesa
del territorio.