Art. 1271
                     Requisiti per l'avanzamento

1.  L'ufficiale  della  riserva per essere valutato per l'avanzamento
deve, nel grado rivestito, aver compiuto, in servizio permanente o in
ausiliaria,  i  periodi  di  comando,  di attribuzioni specifiche, di
servizio presso reparti e d'imbarco prescritti dal presente codice.
2.  Per i periodi di comando, di attribuzioni specifiche, di servizio
presso  reparti  e  d'imbarco  compiuti  in  ausiliaria  vale  quanto
prescritto dall'articolo 1252, commi 1 e 2.