Art. 1273 Avanzamento a scelta 1. L'avanzamento a scelta dei sottufficiali dell'Esercito italiano, della Marina militare e dell'Aeronautica militare avviene secondo le modalita' e le valutazioni di cui all'articolo 1059. 2. Fatta eccezione per quanto previsto all'articolo 1282, nell'avanzamento a scelta le promozioni da conferire sono cosi determinate: a) il primo terzo del personale appartenente ai ruoli dei sergenti iscritto nel quadro d'avanzamento a scelta e' promosso al grado superiore in ordine di ruolo con decorrenza dal giorno successivo a quello del compimento del periodo di permanenza previsto dall'articolo 1285; b) il restante personale e' sottoposto a seconda valutazione per l'avanzamento all'epoca della formazione delle corrispondenti aliquote di scrutinio dell'anno successivo. Di essi: 1) la prima meta' e' promossa in ordine di ruolo, previa nuova valutazione, con un anno di ritardo rispetto al periodo di permanenza previsto dall'articolo 1285, prendendo posto nel ruolo dopo il primo terzo del personale da promuovere in prima valutazione nello stesso anno ai sensi della lettera a); 2) la seconda meta' e' promossa in ordine di ruolo, previa nuova valutazione, con due anni di ritardo rispetto al periodo di permanenza previsto dall'articolo 1285, prendendo posto nel ruolo dopo il personale da promuovere in seconda valutazione nello stesso anno. 3. Ogni sottufficiale e' comunque promosso in data non anteriore a quella di promozione del pari grado che lo precede. 4. Il personale escluso dalle aliquote di valutazione per i motivi di cui all'articolo 1051, nell'avanzamento a scelta, prende posto, se idoneo, a seconda del punteggio globale attribuito, nella graduatoria di merito dei pari grado con i quali sarebbe stato valutato in assenza delle cause impeditive, ed e' promosso secondo le modalita' indicate nei precedenti commi. 5. Ai fini delle valutazioni di cui al comma 2 sono adeguatamente tenuti in considerazione i titoli culturali e le capacita' professionali posseduti.