Art. 1274 
              Condizioni particolari per l'avanzamento 
 
1. Il personale appartenente ai ruoli dei marescialli e dei  sergenti
deve, a seconda della Forza armata o Corpo o categoria o  specialita'
di appartenenza, aver  compiuto  i  periodi  minimi  di  comando,  di
attribuzioni specifiche, di servizio presso reparti e  di  imbarco  e
aver superato i corsi e gli esami stabiliti. 
2. Il Ministro della difesa ha  facolta'  di  istituire  con  proprio
decreto corsi per  acquisire  condizioni  per  l'avanzamento  tenendo
conto delle esigenze formative dei marescialli  e  delle  particolari
necessita' di servizio.