Art. 1277 
                        Forme di avanzamento 
 
1. L'avanzamento avviene: 
a) ad anzianita', per il grado di maresciallo ordinario e maresciallo
capo; 
b) a scelta, per il grado di primo maresciallo; 
c) a scelta per esami per il grado di primo maresciallo.