Art. 128
                       Attivita' di pilotaggio

1. Il pilotaggio degli aerei imbarcati e' affidato al personale della
Marina  militare  che,  compreso negli organici e nei contingenti dei
rispettivi  ruoli,  e'  in  possesso  dei  previsti  brevetti e delle
prescritte abilitazioni militari.
2. I brevetti e le abilitazioni sono conferiti sulla base delle norme
vigenti.
3.  Con  determinazione  del  Capo  di  stato  maggiore della difesa,
sentiti  i  Capi  di stato maggiore dell'Aeronautica militare e della
Marina  militare,  al  pilotaggio  degli  aerei imbarcati puo' essere
destinato anche personale dell'Aeronautica militare.