Art. 1280 Condizioni particolari per l'avanzamento dei marescialli della Marina militare 1. Oltre a quanto disposto dall'articolo 1137, ai marescialli della Marina militare si applicano anche i seguenti commi. 2. I periodi minimi di imbarco o in reparti operativi per l'avanzamento da capo di 2^ classe a capo di 1^ classe della Marina militare, in relazione alla categoria o specialita' o specializzazione di appartenenza, sono cosi' determinati: a) nocchieri, specialisti delle telecomunicazioni e scoperta, tecnici delle macchine: 6 anni; b) tecnici di armi, elettrotecnici: 6 anni; c) specialisti del servizio amministrativo e logistico: 3 anni; d) incursori, fucilieri di marina, palombari, specialisti di volo: 6 anni. 3. I periodi minimi di imbarco o in reparti operativi per l'avanzamento da capo di 1^ classe a primo maresciallo della Marina militare, in relazione alla categoria o specialita' o specializzazione di appartenenza, sono cosi' determinati: a) nocchieri, specialisti delle telecomunicazioni e scoperta, tecnici delle macchine: 8 anni; b) tecnici di armi, elettrotecnici: 7 anni; c) specialisti del servizio amministrativo e logistico: 4 anni; d) nocchieri di porto: 3 anni; e) incursori, fucilieri di marina, palombari, specialisti di volo: 7 anni. 4. I periodi minimi di imbarco o in reparti operativi per i primi marescialli della Marina militare, in relazione alla categoria o specialita' o specializzazione di appartenenza, sono cosi' determinati: a) nocchieri, specialisti delle telecomunicazioni e scoperta, tecnici delle macchine: un anno; b) tecnici di armi, elettrotecnici: un anno; c) nocchieri di porto: 3 anni da titolare di ufficio minore o sezione staccata; e) incursori, fucilieri di marina, palombari, specialisti di volo: un anno. 5. I periodi indicati si intendono comprensivi degli anni di imbarco ovvero di reparti operativi effettuati nei gradi precedenti, a eccezione dei periodi indicati per i primi marescialli, anche in ruoli diversi e in ferma.