Art. 1281
Condizioni    particolari    per    l'avanzamento   dei   marescialli
                      dell'Aeronautica militare

1.  I periodi minimi di attribuzioni specifiche per l'avanzamento dei
marescialli   dell'Aeronautica   militare,   in  relazione  al  grado
rivestito, sono cosi' determinati:
a)  da maresciallo di 2^ classe a maresciallo di 1^ classe: 5 anni di
impiego  in incarichi della categoria di appartenenza anche se svolti
in parte nel grado di maresciallo di 3^ classe;
b) da maresciallo di 1^ classe a primo maresciallo: 4 anni di impiego
in incarichi della categoria di appartenenza.