Art. 1282 
              Avanzamento al grado di primo maresciallo 
 
1. Il numero di promozioni annuali al grado di  primo  maresciallo  e
corrispondenti e' pari alle vacanze determinatesi a qualsiasi  titolo
nel grado al 31 dicembre di ogni anno. 
2. L'avanzamento a scelta si effettua nel limite del 70 per cento dei
posti disponibili al 31 dicembre di ogni anno. 
3. L'avanzamento a scelta per esami, nel limite del 30 per cento  dei
posti disponibili al 31  dicembre  di  ogni  anno,  e'  riservato  ai
marescialli capi e gradi corrispondenti in possesso  del  diploma  di
scuola secondaria di secondo grado. La partecipazione al concorso  e'
limitata a non piu' di due volte. 
4. I posti di cui al comma 2 rimasti scoperti possono essere devoluti
in aumento al numero dei posti di cui al comma 3 e viceversa. 
5. I marescialli capi  e  gradi  corrispondenti  giudicati  idonei  e
iscritti nel quadro di avanzamento  o  vincitori  del  concorso  sono
promossi al  grado  di  primo  maresciallo  e  gradi  corrispondenti,
nell'ordine della  graduatoria  di  merito,  con  decorrenza  dal  1°
gennaio dell'anno successivo a quello nel quale si sono verificate le
vacanze. I marescialli capi e gradi corrispondenti promossi ai  sensi
del comma 2 precedono nel ruolo quelli di cui al comma 3. 
6. Ai fini delle valutazioni di cui al  comma  3  sono  adeguatamente
tenuti  in  considerazione  i  titoli  culturali   e   le   capacita'
professionali posseduti.