Art. 1282 Avanzamento al grado di primo maresciallo 1. Il numero di promozioni annuali al grado di primo maresciallo e corrispondenti e' pari alle vacanze determinatesi a qualsiasi titolo nel grado al 31 dicembre di ogni anno. 2. L'avanzamento a scelta si effettua nel limite del 70 per cento dei posti disponibili al 31 dicembre di ogni anno. 3. L'avanzamento a scelta per esami, nel limite del 30 per cento dei posti disponibili al 31 dicembre di ogni anno, e' riservato ai marescialli capi e gradi corrispondenti in possesso del diploma di scuola secondaria di secondo grado. La partecipazione al concorso e' limitata a non piu' di due volte. 4. I posti di cui al comma 2 rimasti scoperti possono essere devoluti in aumento al numero dei posti di cui al comma 3 e viceversa. 5. I marescialli capi e gradi corrispondenti giudicati idonei e iscritti nel quadro di avanzamento o vincitori del concorso sono promossi al grado di primo maresciallo e gradi corrispondenti, nell'ordine della graduatoria di merito, con decorrenza dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello nel quale si sono verificate le vacanze. I marescialli capi e gradi corrispondenti promossi ai sensi del comma 2 precedono nel ruolo quelli di cui al comma 3. 6. Ai fini delle valutazioni di cui al comma 3 sono adeguatamente tenuti in considerazione i titoli culturali e le capacita' professionali posseduti.