Art. 1287 
Condizioni particolari per l'avanzamento dei  sergenti  della  Marina
                              militare 
 
1. Oltre a quanto disposto  dall'articolo  1137,  ai  sergenti  della
Marina militare si applicano anche i seguenti commi. 
2.  I  periodi  minimi  di  imbarco  o  in  reparti   operativi   per
l'avanzamento da  sergente  a  2°  capo  della  Marina  militare,  in
relazione  alla  categoria  o  specialita'  o   specializzazione   di
appartenenza, sono cosi' determinati: 
a) nocchieri, specialisti delle telecomunicazioni e scoperta, tecnici
delle macchine: 7 anni; 
b) tecnici di armi, elettrotecnici: 6 anni; 
c) specialisti del servizio amministrativo e logistico: 4 anni; 
d) nocchieri di porto: 3 anni; 
e) incursori, fucilieri di marina, palombari, specialisti di volo:  6
anni. 
3.  I  periodi  minimi  di  imbarco  o  in  reparti   operativi   per
l'avanzamento da 2° capo a 2° capo scelto della Marina  militare,  in
relazione  alla  categoria  o  specialita'  o   specializzazione   di
appartenenza, sono cosi' determinati: 
a) nocchieri, specialisti delle telecomunicazioni e scoperta, tecnici
delle macchine: 10 anni; 
b) tecnici di armi, elettrotecnici: 8 anni; 
c) specialisti del servizio amministrativo e logistico: 5 anni; 
d) nocchieri di porto: 6 anni; 
e) incursori, fucilieri di marina, palombari, specialisti di volo:  8
anni. 
4. I periodi indicati si intendono comprensivi degli anni di  imbarco
ovvero di reparti operativi effettuati nei gradi precedenti, anche in
ruoli diversi e in ferma.