Art. 1290
                    Condizioni per l'avanzamento

1.  Gli  ispettori e i sovrintendenti per essere valutati devono aver
compiuto  i  periodi  minimi di comando, di attribuzioni specifiche e
aver   superato   i  corsi  e  gli  esami  stabiliti  dagli  articoli
successivi.
2.  Il  Ministro  della  difesa  ha facolta' di istituire con proprio
decreto  corsi  per  acquisire  condizioni  per l'avanzamento tenendo
conto  delle  esigenze  formative dei marescialli e delle particolari
necessita' di servizio.