Art. 1293 
               Periodi minimi di permanenza nel grado 
 
  1. Il  periodo  minimo  di  permanenza  nel  grado,  richiesto  per
l'inserimento   nell'aliquota   di   valutazione   a   scelta,    per
l'avanzamento a maresciallo aiutante sostituto ufficiale di  pubblica
sicurezza, e' stabilito in 8 anni. 
  2. Il  periodo  minimo  di  permanenza  nel  grado,  richiesto  per
l'inserimento nell'aliquota di valutazione a scelta  per  esami,  per
l'avanzamento a maresciallo aiutante sostituto ufficiale di  pubblica
sicurezza, e' stabilito in 4 anni. 
  3. Il periodo minimo di permanenza  nel  grado,  richiesto  per  la
promozione ad anzianita' e' stabilito in: 
  a) 2 anni per l'avanzamento al grado di maresciallo ordinario; 
  b) 7 anni per l'avanzamento al grado di maresciallo capo.