Art. 1293 Periodi minimi di permanenza nel grado 1. Il periodo minimo di permanenza nel grado, richiesto per l'inserimento nell'aliquota di valutazione a scelta, per l'avanzamento a maresciallo aiutante sostituto ufficiale di pubblica sicurezza, e' stabilito in 8 anni. 2. Il periodo minimo di permanenza nel grado, richiesto per l'inserimento nell'aliquota di valutazione a scelta per esami, per l'avanzamento a maresciallo aiutante sostituto ufficiale di pubblica sicurezza, e' stabilito in 4 anni. 3. Il periodo minimo di permanenza nel grado, richiesto per la promozione ad anzianita' e' stabilito in: a) 2 anni per l'avanzamento al grado di maresciallo ordinario; b) 7 anni per l'avanzamento al grado di maresciallo capo.