Art. 1295 
              Avanzamento a scelta e a scelta per esami 
 
  1. I marescialli  capi  giudicati  idonei  e  iscritti  nel  quadro
d'avanzamento <<a scelta>>  sono  promossi  al  grado  superiore  nel
limite  dei  posti  disponibili  e  con  decorrenza  dal  1°  gennaio
dell'anno successivo  a  quello  nel  quale  si  sono  verificate  le
vacanze, nell'ordine del proprio ruolo. Il numero delle promozioni  a
maresciallo aiutante e' fissato annualmente, con decreto del Ministro
della difesa, sino a 1/30 del personale del  ruolo  ispettori,  fermo
restando il limite massimo del numero delle  vacanze  esistenti  alla
data del 31 dicembre di ciascun anno  nella  dotazione  organica  del
grado di maresciallo aiutante. 
  2. L'avanzamento al grado di maresciallo aiutante, avviene: 
  a) almeno  per  il  70  per  cento  delle  promozioni  disponibili,
mediante il sistema <<a scelta>>, al quale sono ammessi i marescialli
capi: 
  1) che hanno maturato il periodo minimo di permanenza nel grado; 
  2) iscritti nei quadri di avanzamento e non rientranti  nel  numero
delle promozioni annuali da conferire <<a scelta>>,  con  riferimento
alle aliquote di valutazione determinate negli anni precedenti; 
  b) fino al 30 per cento delle promozioni disponibili,  mediante  il
sistema <<a scelta per esami>>. 
  3. L'avanzamento  <<a  scelta  per  esami>>  dei  marescialli  capi
avviene secondo le  procedure  e  modalita'  stabilite  con  apposito
decreto del Ministro della difesa.