Art. 1295 Avanzamento a scelta e a scelta per esami 1. I marescialli capi giudicati idonei e iscritti nel quadro d'avanzamento <<a scelta>> sono promossi al grado superiore nel limite dei posti disponibili e con decorrenza dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello nel quale si sono verificate le vacanze, nell'ordine del proprio ruolo. Il numero delle promozioni a maresciallo aiutante e' fissato annualmente, con decreto del Ministro della difesa, sino a 1/30 del personale del ruolo ispettori, fermo restando il limite massimo del numero delle vacanze esistenti alla data del 31 dicembre di ciascun anno nella dotazione organica del grado di maresciallo aiutante. 2. L'avanzamento al grado di maresciallo aiutante, avviene: a) almeno per il 70 per cento delle promozioni disponibili, mediante il sistema <<a scelta>>, al quale sono ammessi i marescialli capi: 1) che hanno maturato il periodo minimo di permanenza nel grado; 2) iscritti nei quadri di avanzamento e non rientranti nel numero delle promozioni annuali da conferire <<a scelta>>, con riferimento alle aliquote di valutazione determinate negli anni precedenti; b) fino al 30 per cento delle promozioni disponibili, mediante il sistema <<a scelta per esami>>. 3. L'avanzamento <<a scelta per esami>> dei marescialli capi avviene secondo le procedure e modalita' stabilite con apposito decreto del Ministro della difesa.