Art. 1296 
                     Avanzamento a sottotenente 
 
  1. I marescialli aiutanti sostituti ufficiali di pubblica sicurezza
dell'Arma dei carabinieri possono conseguire la promozione per meriti
eccezionali e per benemerenze d'istituto nel  grado  di  sottotenente
del ruolo speciale degli ufficiali dell'Arma dei carabinieri. 
  2. La proposta di avanzamento e' formulata secondo le norme di  cui
agli articoli 1062 e 1063.