Art. 1311 
              Avanzamento degli appuntati e carabinieri 
 
  1. Ai carabinieri che hanno compiuto cinque anni  di  servizio,  e'
conferito il grado di carabiniere scelto. 
  2.  Ai  carabinieri  scelti  che  hanno  compiuto  cinque  anni  di
anzianita' nel grado, e' conferito il grado di appuntato. 
  3. Agli appuntati che hanno compiuto cinque anni di anzianita'  nel
grado, e' conferito il grado di appuntato scelto. 
  4. I gradi di cui ai commi 1, 2 e 3 sono conferiti, con  decorrenza
dal giorno successivo a quello del compimento del periodo  minimo  di
servizio o di  anzianita'  nel  grado,  data  in  cui  ha  inizio  la
procedura di valutazione, con determinazione del Comandante  generale
dell'Arma dei  carabinieri,  o  dell'autorita'  da  questi  delegata,
sentito  il  parere  della  competente  commissione   permanente   di
avanzamento. Per il personale di cui ai  commi  precedenti,  ai  soli
fini del computo degli anni utili all'avanzamento,  si  applicano  le
norme previste per l'avanzamento del personale dei ruoli ispettori  e
sovrintendenti.  Ai   militari   giudicati   non   idonei   e'   data
comunicazione delle motivazioni.