Art. 1312
                    Impedimenti alla valutazione

1.   Non   puo'   essere  valutato  per  l'avanzamento  il  personale
appartenente  al  ruolo  appuntati  e  carabinieri che si trovi nelle
condizioni indicate dall'articolo 1051.
2. Al venir meno delle singole cause impeditive elencate all'articolo
1051,  purche'  sussistano  i  requisiti  di legge per l'iscrizione a
ruolo,  il  medesimo  personale  e'  sottoposto  a valutazione con le
modalita'  di  cui  all'articolo  1311  e,  se  dichiarato idoneo, e'
promosso  con  la  stessa  decorrenza  che gli sarebbe spettata se la
valutazione fosse stata effettuata in assenza della causa impeditiva.