Art. 1314 Promozioni nel ruolo d'onore 1. I militari iscritti nel ruolo d'onore possono conseguire avanzamento al grado superiore a quello di iscrizione, dopo aver compiuto cinque anni di anzianita' di grado e almeno un anno di permanenza in detto ruolo oppure, nel caso di richiamo, dopo almeno un anno di servizio. 2. Gli stessi militari possono conseguire una seconda promozione: a) dopo altri cinque anni di permanenza nel ruolo; b) o se hanno maturato una anzianita' complessiva minima di dieci anni cumulativamente nell'attuale grado e in quello precedente, con almeno sei anni di permanenza nel ruolo; c) o, nel caso di richiamo ai sensi dell'articolo 804, comma 2, dopo almeno un anno di servizio dalla data del precedente avanzamento. 3. I militari che hanno conseguito la promozione ai sensi del comma 2 possono ottenere una terza promozione se, successivamente alla data della seconda promozione, maturano le condizioni di cui alle lettere a) o c) del comma 2. 4. Possono conseguire una quarta promozione i militari che sono titolari di pensione di prima categoria di cui alla tabella A annessa al decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, oppure sono titolari di un identico trattamento pensionistico, corrisposto in base alle leggi precedentemente vigenti, e che fruiscono di assegno di superinvalidita', se si verificano per essi, dopo la terza promozione, le condizioni di cui alle lettere a) o c) del comma 2. 5. Le promozioni per merito di guerra, ovvero conseguite in tempo di guerra o di grave crisi internazionale, non sono comprese tra quelle previste nei precedenti commi. 6. I graduati possono conseguire la promozione al grado superiore a quello di iscrizione anche se di sottufficiale.
Nota all'art. 1314: - Per la tabella A annessa al decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, si vedano le note all'art. 713.