Art. 1314
                    Promozioni nel ruolo d'onore

1.   I   militari  iscritti  nel  ruolo  d'onore  possono  conseguire
avanzamento  al  grado  superiore  a  quello di iscrizione, dopo aver
compiuto  cinque  anni  di  anzianita'  di  grado e almeno un anno di
permanenza  in  detto ruolo oppure, nel caso di richiamo, dopo almeno
un anno di servizio.
2. Gli stessi militari possono conseguire una seconda promozione:
a) dopo altri cinque anni di permanenza nel ruolo;
b)  o  se  hanno  maturato una anzianita' complessiva minima di dieci
anni  cumulativamente  nell'attuale grado e in quello precedente, con
almeno sei anni di permanenza nel ruolo;
c)  o, nel caso di richiamo ai sensi dell'articolo 804, comma 2, dopo
almeno un anno di servizio dalla data del precedente avanzamento.
3. I militari che hanno conseguito la promozione ai sensi del comma 2
possono  ottenere  una terza promozione se, successivamente alla data
della  seconda promozione, maturano le condizioni di cui alle lettere
a) o c) del comma 2.
4.  Possono  conseguire  una  quarta  promozione  i militari che sono
titolari di pensione di prima categoria di cui alla tabella A annessa
al  decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915,
oppure  sono  titolari  di  un  identico  trattamento  pensionistico,
corrisposto  in  base  alle  leggi  precedentemente  vigenti,  e  che
fruiscono  di assegno di superinvalidita', se si verificano per essi,
dopo  la  terza promozione, le condizioni di cui alle lettere a) o c)
del comma 2.
5.  Le promozioni per merito di guerra, ovvero conseguite in tempo di
guerra  o di grave crisi internazionale, non sono comprese tra quelle
previste nei precedenti commi.
6.  I  graduati possono conseguire la promozione al grado superiore a
quello di iscrizione anche se di sottufficiale.
 
          Nota all'art. 1314:
             -  Per  la  tabella  A annessa al decreto del Presidente
          della  Repubblica  23  dicembre  1978, n. 915, si vedano le
          note all'art. 713.