Art. 1315 
                Nomina dei sottufficiali a ufficiale 
 
1. I sottufficiali del ruolo d'onore titolari di pensione  di  prima,
seconda o terza  categoria,  ovvero  decorati  al  valor  militare  o
promossi per merito di guerra, aventi grado di  primo  maresciallo  o
corrispondente, nonche' quelli nelle stesse condizioni che pervengono
al grado predetto ai sensi dell'articolo 1314 e che  non  hanno  gia'
ottenuto il  numero  massimo  di  promozioni  previste  dallo  stesso
articolo, possono, a  domanda  e  previo  giudizio  favorevole  della
commissione  ordinaria  di  avanzamento,  conseguire  il   grado   di
sottotenente nel ruolo d'onore della rispettiva  Forza  armata,  dopo
aver maturato  l'anzianita'  di  grado  e  di  ruolo  o  di  servizio
richiesta per le promozioni dall'articolo 1314. 
2.  Per  la  nomina  a  sottotenente,  la  commissione  ordinaria  di
avanzamento: 
a) giudica tenendo presenti, in quanto applicabili,  le  disposizioni
di questo codice sull'avanzamento degli ufficiali; 
b) determina l'arma, corpo, ruolo o servizio di assegnazione nei casi
di  incompatibilita'  professionale  o  di  mancanza,  nel  grado  di
ufficiale, dell'arma, corpo, ruolo o servizio da cui il sottufficiale
proviene. 
3.   Gli   ufficiali   cosi'   nominati   non   possono    conseguire
complessivamente,  nei  ruoli   d'onore   degli   ufficiali   e   dei
sottufficiali, un numero di promozioni,  ivi  compresa  la  nomina  a
sottotenente, superiore a quello  previsto  dall'articolo  1314,  ne'
possono, comunque, ottenere promozioni oltre il grado di capitano.