Art. 1318 Nomina al grado vertice dei ruoli marescialli e ispettori 1. I graduati e i militari di truppa dell'Esercito italiano, della Marina militare, dell'Aeronautica militare e dell'Arma dei carabinieri, in godimento di pensione vitalizia o assegno rinnovabile di prima categoria con diritto agli assegni di superinvalidita' di cui alla lettera A e alla lettera A-bis, numeri 1 e 3, della tabella E), annessa al decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, possono, a domanda, conseguire la nomina rispettivamente a primo maresciallo o a maresciallo aiutante sostituto ufficiale di pubblica sicurezza. 2. La stessa nomina puo' essere conferita, a domanda, ai sottufficiali che si trovano nelle condizioni di cui al comma 1 e che sono iscritti nel ruolo d'onore con gradi inferiore a quello di primo maresciallo o maresciallo aiutante sostituto ufficiale di pubblica sicurezza.
Nota all'art. 1318: - Per il testo delle lettere A e A-bis della tabella E) annessa al decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, si veda la nota all'art. 805.