Art. 1318 
      Nomina al grado vertice dei ruoli marescialli e ispettori 
 
  1. I graduati e i militari di truppa dell'Esercito italiano,  della
Marina  militare,   dell'Aeronautica   militare   e   dell'Arma   dei
carabinieri, in godimento di pensione vitalizia o assegno rinnovabile
di prima categoria con diritto agli assegni  di  superinvalidita'  di
cui alla lettera A e alla lettera A-bis, numeri 1 e 3, della  tabella
E), annessa al decreto del Presidente della  Repubblica  23  dicembre
1978,  n.   915,   possono,   a   domanda,   conseguire   la   nomina
rispettivamente  a  primo  maresciallo  o  a   maresciallo   aiutante
sostituto ufficiale di pubblica sicurezza. 
  2.  La  stessa  nomina  puo'  essere  conferita,  a   domanda,   ai
sottufficiali che si trovano nelle condizioni di cui al comma 1 e che
sono iscritti nel ruolo d'onore con gradi inferiore a quello di primo
maresciallo o maresciallo aiutante sostituto  ufficiale  di  pubblica
sicurezza. 
 
          Nota all'art. 1318:
             -  Per il testo delle lettere A e A-bis della tabella E)
          annessa  al  decreto  del  Presidente  della  Repubblica 23
          dicembre 1978, n. 915, si veda la nota all'art. 805.